Il 29 Agosto 2014 è stato reso noto lo schema di decreto legge “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”.
L’art. 17 del predetto decreto-legge modifica l’art. 1284 del C.C. ed aggiunge dopo il terzo comma i seguenti:
«Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».
Sempre nello schema del decreto-legge si evidenzia che: “Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Questa previsione è volta a scoraggiare gli inadempimenti contrattuali e/o i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.
Il Legislatore, qualora le parti non abbiano determinato la misura degli interessi, avrebbe previsto che, nel momento in cui il creditore inizia una causa civile per il recupero del credito, gli interessi legali verrebbero parificati agli interessi di mora, calcolati con una maggiorazione dell’8% sul tasso BCE ( tasso intorno al 10%) così come previsto dal Dlgs 231/2002 modificato dal DLGS 9 novembre 2012, n. 192 e del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
Conseguentemente al palese inadempimento o ritardato pagamento, il creditore che deciderà di iniziare un’azione giudiziaria di recupero del credito, qualora non abbia pattuito la misura degli interessi, questi verranno riconosciuti non più al tasso legale, ma determinati al tasso di mora con la maggiorazione dell’8% sul tasso BCE.
Gli interessi moratori costituiscono, quindi, una sorta di indennizzo per il danno causato dall’ingiustificato ritardo nel pagamento alle scadenze pattuite, senza che il creditore debba provare il danno subìto.
Quindi la nuova previsione della futura normativa amplia la fattispecie, riconoscendo, l’applicazione della legislazione speciale di cui alla Legge nr. 27/2012, non solo nelle transazioni commerciali, ma in tutti i casi in cui sussista ritardo nei pagamenti.
Resta da vedere fino a che punto la nuova previsione dettata nello schema del decreto-legge, nell’ipotesi in cui non venga, nel frattempo, modificata, sarà efficace nel risolvere il “cronico problema” del ritardo nei pagamenti.