Separazioni e divorzi


separazioni e divorzi

Il nostro impegno professionale rivolto ai coniugi che vogliono addivenire alla separazione o allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) è offrire consulenza, assistenza legale e rispondere esaustivamente alle tante domande che ci vengono rivolte.

Come si può procedere? E quali sono le alternative?

  1. È possibile presentare un ricorso consensuale o giudiziale avanti il Tribunale competente a seconda delle circostanze o in alternativa
  2. È possibile a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 intraprendere un percorso diverso e più veloce: la negoziazione assistita familiare da avvocati. Il legislatore del 2014 ha infatti introdotto un canale alternativo di risoluzione della separazione e/o del divorzio, caratterizzato dalla sostituzione dell’attività del giudice con quella di due o più avvocati in funzione di garanti della correttezza e legalità della procedura negoziale intrapresa.

Il nostro suggerimento e la nostra raccomandazione è sempre quella di intraprendere la strada della negoziazione assistita familiare senza ricorre al tribunale sia nella fase di separazione sia i quella di divorzio, in presenza di figli minorenni ma anche che maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap. Il dialogo ed il confronto, unitamente all’assistenza del proprio avvocato, contribuiscono a raggiungere una soluzione condivisa ai tanti problemi che emergono da una relazione conflittuale.

Se le due parti non riescono a trovare degli accordi consensuali è necessaria una causa in tribunale. A quel punto sarà il Giudice che stabilirà, con sentenza, i reciproci diritti e doveri e quali saranno i compiti di entrambi i coniugi nei confronti degli eventuali figli minori e come andrà suddiviso il patrimonio. In questo caso si parla di separazione giudiziale.

Qualora i coniugi separati non intendano tornare a vivere assieme potranno richiedere il divorzio, Oggi è possibile ridurre i tempi di attesa, il cosiddetto “divorzio breve”, rispettivamente a 6 mesi se c’è stata una separazione consensuale o a 12 mesi se c’è stata una separazione giudiziale.

Anche in caso di divorzio le parti potranno procedere tramite l’adozione della procedura di negoziazione assistita familiare.

Sia in caso di separazione che di divorzio se le parti trovano un’intesa su tutti gli aspetti economici, patrimoniali e di gestione dei figli minori, gli accordi raggiunti, per produrre gli effetti del relativo provvedimento, devono essere autorizzati dal Procuratore della Repubblica o, in caso di diniego motivato di questi, dal Presidente del Tribunale.

Con il divorzio vengono cancellati definitivamente i rapporti tra i coniugi.  La moglie torna ad acquisire il cognome da nubile e vengono confermati o meno gli obblighi assunti dai coniugi separandi, come ad esempio, il versamento dell’assegno di mantenimento che si trasformerà in assegno di divorzio, nel caso in cui la parte più debole non sia in grado di mantenersi in modo autonomo.

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