Tribunale delle imprese: tutela di marchio comunitario, disegni e modelli comunitari

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l’implementazione del Tribunale delle imprese.

Il Decreto Legge nr. 1/2012 convertito in Legge nr. 27/2012 ha introdotto le Sezioni Specializzate in materia di Imprese, comunemente dette Tribunale delle Imprese. Operative dal settembre 2012  le” Sezioni Specializzate in materia di Impresa”, sono ventuno e sono state istituite presso i Tribunali e le Corti d’Appello dei capoluoghi di Regione.
L’unione Europea con Reg. nr. 40/94/CE aveva richiesto agli Stati membri di designare un numero ridotto di Tribunali competenti per la trattazione di materie, quali la tutela del marchio comunitario, dei disegni e dei modelli comunitari, richiedendo una specializzazione dei giudici, per ottenere qualità e rapidità delle decisioni.
La competenza  delle Sezione Specializzate riguarda la proprietà industriale ed intellettuale, la concorrenza, la materia societaria, gli appalti pubblici di rilevanza comunitaria, la violazione della normativa antitrust nazionale e dell’Unione Europea. Restano escluse dalla competenza delle Sezioni Specializzate le controversie relative alle società di persone, salvo il caso che queste siano sottoposte a direzione o coordinamento da parte di società di capitali o cooperative.
La delega al governo prevede l’attuazione di un ampliamento della competenza  includendo le controversie in materia di concorrenza sleale anche se non interferisce (la concorrenza) con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, le controversie in materia di pubblicità ingannevole, l’azione di classe a tutela dei consumatori prevista dall’art. 140 bis del DLgs 206/ 2005, le controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi, le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, le cause relative alle società di capitali e alle cooperative, negozi relativi alle partecipazioni sociali.
La delega al Governo prevede, inoltre il cambiamento della denominazione in Sezioni Specializzate per l’impresa ed il mercato”

Alcune osservazioni

L’ampliamento delle competenze può comportare: il rischio di “despecializzazione” dei giudici delle Sezioni Specializzate; un rallentamento della gestione di cause, già di per se complesse, dove spesso vi è la necessità di ricorrere ad accertamenti e consulenze tecniche, anche per i notevoli interessi economici coinvolti nel giudizio.
Inoltre la concentrazione in unico Tribunale, anche se specializzato,  non facilita l’amministrazione della giustizia in tempi  veloci, in quanto le parti sono obbligate a non adire il Tribunale del capoluogo di Provincia, ma  a spostarsi nel capoluogo di Regione, affinchè la causa venga decisa dal Tribunale delle Imprese, oltretutto con un aggravio di spese determinato anche dal fatto che il contributo unificato è pari al doppio di quello normalmente praticato.
Rafforzare la  “collegialità” non facilita la velocizzazione della gestione della causa che per propria natura, vista la sua complessità, può richiedere tempi lunghi. Il principio, inoltre, contrasta, oggi, con il sistema giudiziario italiano basato sulla figura del Giudice Unico; dal 1998 infatti il   Dlgs nr. 51/98 ha stabilito che i Tribunali , in primo grado, decidono in composizione monocratica, cioè con un solo giudice.
Infine restano escluse le controversie relative alle società di persone che , al contrario, sarebbe opportuno includere per evitare disparità di trattamento tra le diverse forme societarie e problemi interpretativi.