Riforma del processo civile – Tutela del credito – Applicazione degli Interessi legali di mora

La legge di conversione all’art 17 ha introdotto due commi all’art. 1284 CC finalizzati a disincentivare il ricorso al processo civile da parte del debitore che non adempie alle proprie obbligazioni. La nuova previsione normativa ha lo scopo di impedire la strumentalizzazione dell’instaurazione del processo al solo fine di rimandare il momento in cui, il debitore sarà effettivamente tenuto ad onorare il proprio debito.
La Riforma ha ampliato la fattispecie, ammettendo l’applicazione della legislazione speciale di cui al D.Lgs 231/2002 poi modificato dal D.Lgs 192/2012 non solo nelle transazioni commerciali, ma in tutti i casi in cui sussista ritardo ingiustificato nei pagamenti.

La novella ha quindi confermato la disciplina comunitaria di cui alle Direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE “Lotta contro i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali”, prevedendo, altresì, un incremento del tasso moratorio.

Gli interessi legali di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore. La definizione di interesse legale di mora è costituita da “legale”, perché discende dalla Legge, senza che vi sia necessità di messa in mora da parte del creditore e da “mora” perché scaturisce da un inadempimento.
Il Debitore ha diritto di opporsi all’applicazione degli interessi legali di mora se riesce a dimostrare che l’inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili. In ogni caso si deve tener conto delle disposizioni dettate a tal fine dall’art. 4 del D.Lgs nr. 231/2002 così modificato dal D.Lgs 192 del 2012.

Vorrei evidenziare, comunque, che la normativa relativa agli interessi legali di mora, per le transazioni commerciali è aggiornata al D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ed in vigore a partire dal 1° gennaio 2013 per cui le norme in materia di interessi moratori, tra cui la maggiorazione dell’8% rispetto al tasso di riferimento BCE, si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, ne consegue che per le transazioni commerciali concluse entro il 31/12/2012 continua ad applicarsi la maggiorazione previgente pari al 7%. Mentre per i ritardati pagamenti per il semestre 1 Luglio -31 Dicembre 2014, alla luce del comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 167 del 21 Luglio 2014, il saggio di interesse è pari all’8,15% ed è composto dall’8% tasso degli interessi legali di mora e lo 0,15% fissato di volta in volta dal Ministero dell’Economia.

Tornando alla Riforma l’obiettivo raggiunto è quello di aver parificato l’applicazione degli interessi legali a quelli di mora per tutti casi in cui sussista inadempimento immotivato da parte del debitore a prescindere dalla categoria di appartenenza e dalla natura contrattuale, tanto che agli interessi legali di mora viene riconosciuta la funzione di indennizzo per il danno causato dall’ingiustificato ritardo nel pagamento alle scadenze pattuite.