Riforma del processo civile – importante ruolo dell’avvocatura nell’innovazione della gestione del contenzioso

Le numerose riforme del sistema Giustizia non hanno intaccato la “lentezza” del processo. L’obiettivo della Riforma della giustizia civile, la quarantottesima dal 1990 ad oggi, dovrebbe portare al dimezzamento dell’arretrato e, secondo le previsioni, alla durata del giudizio civile di primo grado in soli dodici mesi.Tutto questo deve essere concretizzato in un più ampio progetto di riscrittura del Codice di procedura civile che la Commissione Berruti sta stilando.

Ora, l’intento è quello di abbassare la soglia dell’ingiustificato ricorso al Giudice. Il Legislatore impone il principio della “Degiurisdizionalizzazione” si ricorre al Giudice quando effettivamente vi è la necessità per ottenere ragione del proprio diritto o per una violazione del proprio diritto. I processi civili hanno tempi di svolgimento eccessivi. Sono sempre stato un convinto sostenitore dell’Arbitrato, come procedura alternativa alle lungaggini della del contenzioso avanti il Giudice togato. Da allora non mi sono mai stancato di ribadire che i tempi della cd giustizia non collimano con le richieste del mondo produttivo che necessitano risposte oltre che autorevoli e chiare, veloci. La Legge 162/2014 si propone di tagliare l’arretrato civile favorendo il ricorso ad arbitrati per le cause pendenti e tutte le modalità transattive come la negoziazione assistita dagli avvocati, la conciliazione, la mediazione. E’ in atto un cambiamento relativo all’approccio di come ottenere “giustizia” e conseguentemente anche noi avvocati siamo chiamati ad intervenire, quale parte attiva, nella diatriba insorta tra le parti, nell’intento di trovare soluzioni agli interessi contrapposti. Con questa modalità l’avvocato può intervenire ancora prima se l’imprenditore, il cittadino si affida alla sua competenza, sottoponendo, in via preventiva, clausole e condizioni contrattuali prima di procedere alla loro sottoscrizione, missive di contestazione ricevute o da redigere. Consulenza preventiva affinchè l’imprenditore acquisisca gli strumenti di valutazione per poter decidere.

Ma anche l’Arbitrato, questo sconosciuto, che è giunto alla ribalta proprio in forza della previsione della riforma che permette la “traslatio Iudici” dalla causa civile sospesa o rinviata a tempi biblici al trasferimento della stessa al giudizio dell’Arbitro Unico o del Collegio Arbitrale è degno di nota, proprio perché permette agli avvocati di gestire il contenzioso allo stesso livello, dunque alla pari del processo civile avanti il Giudice togato.

Il tema della celerità del processo civile è essenziale, anche se una parte dell’avvocatura, percepisce l’esigenza di celerità, come una sorta di “capitis deminuntio”, di demerito volto a non tutelare i diritti delle parti contrapposte ed anche a non permettere l’adeguata quanto consona realizzazione del processo civile secondo i “crismi” dettati dalla dottrina purista attenta al significato applicativo della norma che alla sua efficacia effettiva nel processo. La società in cui viviamo e in cui siamo immersi volenti o nolenti è in continuo e rapidissimo mutamento e forse una gran parte di noi non ha compreso o non vuole comprendere che siamo testimoni di una vera e propria “rivoluzione digitale”. Tutto scorre velocemente sul Web, notizie, emozioni, partecipazione, reazioni, fatti e con altrettanta frenesia tutto scompare come già passato. Come non mai, oggi, l’immediatezza del presente è artefice della nostra esistenza. La velocità, in ogni sua espressione è il denominatore che ci accompagna nella nostra giornata, in una parola tutto è a portata di un “clic” del nostro mouse. Per traslato la velocità può diventare l’elemento conduttore, ma non gestore della procedura volta alla tutela dei diritti contrapposti delle parti; più velocemente si giunge alla definizione del contenzioso, più riemergono le regole della certezza del diritto. Si contribuisce a sbrogliare la matassa delle richieste di giustizia disattese ed inevase, alle richieste di chi attende inutilmente risposte autorevoli che quando arrivano sono tardive e forse inutili! Dunque occorre insistere nell’adeguamento funzionale del processo civile alle nuove istanze della nostra società in rapido cambiamento.

L’innovazione può considerarsi anche come un diverso approccio alla procedura nella sua applicazione al caso concreto. Nel rispetto del “contraddittorio”, le parti in lite, se nel contratto hanno previsto il ricorso alla procedura arbitrale, in caso di controversia (clausola compromissoria), possono richiedere ad una Camera Arbitrale la nomina di un Arbitro (Arbitro Unico) esperto nella materia di cui è causa che può procedere alla soluzione della causa, attribuendo a ciascuna parte le medesime opportunità di difesa fino al raggiungimento della decisione in tempi ragionevoli pari a 12/18 mesi, mediante il deposito della sentenza, denominata “Lodo”. Il titolo, riconosciuto esecutivo, è utilizzabile dalla parte vittoriosa anche per l’iscrizione ipotecaria. Possiamo individuare, nell’ambito del processo civile sei capisaldi della riforma di cui alla Legge 162/2014: 1) Traslatio iudici: trasferimento del procedimenti civili pendenti, congelati o fermi per lunghi rinvii in sede arbitrale; 2) Negoziazione assistita: riconoscimento agli avvocati di intervenire nelle dispute per cercare di attuare una composizione amichevole; 3) Semplificazione del procedimento di separazione e divorzio 4) Tutela del credito e accelerazione del processo di esecuzione forzata e procedure concorsuali 5) Misure per ottimizzare la funzionalità del processo civile 6) Il procedimento di tramutamento dei magistrati.

L’avvocatura è, quindi, chiamata ad una diversa assunzione di responsabilità: di intervenire preventivamente nel conflitto insorto tra le parti, non solo come gestori del conflitto, ma come risolutori più al servizio dei cittadini e dell’impresa. Dovrebbe mutare il ruolo dell’avvocatura almeno come co-protagonista al nuovo ruolo che la riforma richiede alla categoria. L’incisività di tale nuovo “modello” dipende in larga parte da noi avvocati, dalla nostra capacità di ritagliarci un ruolo nuovo consono ai tempi in cui operiamo. L’avvocatura è destinata a diventare la prima “barriera” che dovrà precludere la facile strada del ricorso al Giudice per qualsiasi controversia che si presenterà. Tale “novità” comporta una grande assunzione di responsabilità da parte dell’avvocatura che può cozzare contro l’inefficienza della giustizia che appare nella sua gravità e complessità di natura strutturale.

Avv. Massimo Romolotti