Con il D.M. 7 marzo 2014 il Ministro di Grazia e Giustizia ha dato corso alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.
Uffici del Giudice di Pace così come previsto dal comma 3 dell’art. 3, d.lgs. 156/2012 che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2014 ed entrato in vigore il 29 aprile 2014.
Per quanto di interesse si riporta una sintesi di quanto disposto dal D.M. 7 marzo 2014:
- individua gli uffici definitivamente soppressi e quelli che, in accoglimento delle istanze formulate dagli enti locali, dovranno essere mantenuti a totale carico di questi ultimi con riferimento alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio, incluso il fabbisogno di personale amministrativo;
- attraverso successive cadenze temporali, determina la tempistica dell’intero intervento di attuazione fino al suo totale esaurimento.
Tale tempistica, che va calcolata a partire dal 29 aprile 2014, è così riassumibile:
- fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 156/2012, il 29 aprile 2014 è il termine della definitiva chiusura degli uffici del giudice di pace soppressi per i quali non è stata fatta istanza di mantenimento da parte degli enti locali;
- entro i successivi 15 giorni gli enti locali hanno la facoltà di revocare la domanda di mantenimento accolta.
Gli enti locali che intendano revocare la richiesta di mantenimento dell’Ufficio del Giudice di pace, dovranno presentare formale dichiarazione che attesti univocamente la volontà di recedere dall’istanza, utilizzando per la trasmissione le medesime modalità adottate per la relativa presentazione.
(Si omette l’intera parte dedicata alla gestione del personale amministrativo e degli enti locali).
Quanto sopra dovrà poi coordinarsi con le previsioni di disciplina transitoria previste dal d.lgs. 156/2012.
Come disposto dal comma 2 dell’art. 5, gli uffici del G.d.P. definitivamente soppressi continueranno a funzionare solo per la le udienze già in precedenza fissate, il cui rinvio andrà effettuato presso il nuovo ufficio accorpante.
Ciò solo per il tempo strettamente necessario, (la cui determinazione è rimessa all’attività organizzativa del presidente del Tribunale di riferimento dell’ufficio del G.d.P. accorpante, come di seguito specificato), e comunquenon superiore a sei mesi. Tutte le ulteriori e diverse attività, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno svolte presso la sede accorpante.
Spetta al Presidente del tribunale territorialmente competente, nell’ambito del suo potere di vigilanza, con il coinvolgimento del Giudice coordinatore dell’ufficio del G.d.P. accorpante, adottare le soluzioni organizzative idonee ad agevolare la concentrazione degli uffici del G.d.P. soppressi presso l’ufficio accorpante ed a consentire l’eventuale, temporaneo, svolgimento delle udienze presso la sede soppressa. Ciò anche con riferimento all’individuazione del personale della magistratura onoraria ed amministrativo che, ancorchè dal 29 aprile 2014 incardinato presso l’ufficio accorpante, debba, eventualmente, provvedere all’attività di udienza nei locali del soppresso ufficio del G.d.P.
Permane l’operatività della direttiva del 28 marzo a firma del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria secondo la quale, sulla base delle indicazioni fornite dai Presidenti dei Tribunali di riferimento degli uffici del Giudice di Pace, i Capi di Corte, saranno tenuti ad assicurare il funzionamento degli uffici dei G.d.P. nel periodo di transizione.
Per gli uffici del G.d.P. il cui mantenimento sarà a carico dei comuni ed inclusi nell’elenco dell’allegato 1 al D.M. 7 marzo 2014, il periodo transitorio dovrà tener conto anche del tempo necessario alla formazione del personale comunale e delle attività demandate alla D.G.S.I.A. per cui fino al completamento delle stesse l’attività presso gli uffici interessati prosegue con il medesimo assetto gestionale ed organizzativo.
In ogni caso l’entrata in vigore del nuovo assetto degli uffici del giudice di pace mantenuti dovrà avvenire entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, decorso il quale i suddetti uffici dovranno, quindi, avvalersi esclusivamente del personale dei propri ruoli.