Il TAR Lazio, con ordinanza del 30 aprile 2014, ha respinto la richiesta cautelare di sospensione dell’efficacia del decreto ministeriale del 24 gennaio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico attuativo dell’art. 15, comma 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 impugnato, inerente all’obbligatorietà per i professionisti di munirsi di apparecchiature telematiche idonee all’effettuazione di pagamenti attraverso carte di credito e bancomat.
Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta dal Consiglio degli Architetti, ritenendola priva del requisito del “fumus boni iuris”. In particolare, nell’ordinanza si afferma che “la disposizione regolamentare pare rispettare i limiti e le prescrizioni contenute nella fonte legislativa”.
Nella motivazione il TAR ha sostenuto che il decreto censurato si è limitato ad introdurre il limite quantitativo a partire dal quale deve essere consentito il pagamento con carte di debito ed a prevedere un periodo transitorio in cui “le previsioni trovino applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che abbiano maturato determinate soglie di fatturato”.
Cosa dispone l’art. 15 del Decreto Ministeriale sopra citato, ai commi 4 e 5: “4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili”.
La norma ha quindi statuito, all’art. 2, comma 1, che l’obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di credito, Bancomat si applica a tutti i pagamenti di importo superiore ai 30 euro a favore di imprese e professionisti per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi anche professionali; inoltre, l’art. 2, comma 2, ha previsto che fino al 30 giugno 2014 il predetto obbligo si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti il cui fatturato dell’anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a 200 mila euro.