Nell’agosto scorso, con un’abnegazione al lavoro da parte del parlamento davvero encomiabile, è stato approvata la legge nr. 114 che contiene misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari; si tratta di una legge di conversione di un precedente decreto che ha apportato alcune modifiche per attuare il processo civile telematico. Quali le novità?
Dal 30 giugno scorso per le nuove cause è obbligatorio depositare gli atti in via telematica davanti il Tribunale, mentre per i procedimenti già pendenti l’obbligatorietà del deposito telematico scatterà il prossimo 31 Dicembre 2014, ma a decorrere dal 30 Giugno 2015 questo accadrà anche per i procedimenti in Corte di Appello.
L’intento di semplificare e sveltire riguarda anche una serie di altri “apparenti” dettagli: per ridurre le resistenze all’innovazione, oltre alla firma negli atti giudiziali il difensore deve obbligatoriamente indicare il proprio codice fiscale ed il proprio numero di telefax e in caso di omissione il contributo unificato è aumentato della metà; i testimoni non devono più firmare il verbale contenente le dichiarazioni rese in udienza: il Giudice procede alla semplice lettura e ne chiede conferma ;le copie informatiche assumono la qualità di “originali” e l’attestazione di conformità può essere fatta dall’Avvocato; viene istituzionalizzata la notifica via PEC degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale.; l’avvocato potrà eseguire, con le dovute autorizzazioni del Consiglio dell’Ordine, la notifica degli atti in proprio, oltre che con il servizio postale, con la posta elettronica certificata.
Le resistenze all’innovazione nel nostro Paese sono spesso motivate dalla presunta incertezza che gli strumenti telematici e informartici conferirebbero alle consegne non manuali e non cartacee; in proposito, la legge mette le mani avanti e precisa che Il deposito degli atti con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica del Ministero della Giustizia entro la fine del giorno di scadenza. Quando la notifica telematica è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
Ci sono anche novità per le vendite di cose pignorate. Il Giudice dell’esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, nonché il pagamento del prezzo vengano effettuati con modalità telematiche.
Numerose altre sono le innovazioni, tutte rivolte sia all’utilizzo delle tecnologie ICT per velocizzare la macchina della giustizia e dare conseguentemente una risposta adeguata all’ esigenza di aziende e cittadini, sia all’innovazione organizzativa, nel rispetto del concetto della città “smart”, che non è sinonimo di “digital”. Ossia una citta intelligente non è una città digitale, ma piuttosto un luogo che intraprende un percorso continuo di innovazione il cui obiettivo ultimo è migliorare la vita dei cittadini anche nel campo della giustizia.
Sarà la volta buona?