Primo Protocollo di intesa in Italia per interventi di accompagnamento a famiglie con figli minorenni nelle separazioni e divorzi giudiziali

Il Protocollo in materia di interventi di accompagnamento a famiglie con figli minorenni coinvolte in vicende separative giudiziali, dopo due anni di incontri, difficoltà, confronto tra i Magistrati del Tribunale, l’Ordine degli Avvocati, i Servizi Sociali e Sanitari, i Mediatori familiari, il Comune  e l’Unione dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia è stato sottoscritto, il 16 Ottobre u.s., nella Corte di Assise presso il Tribunale di Reggio Emilia.

È indiscutibile che tale evento sia un traguardo importantissimo di grande collaborazione tra la magistratura, l’avvocatura, i servizi sociali e le istituzione del Comune e della Provincia di Reggio Emilia. Un segno tangibile di quanta “sensibilità e attenzione” via sia nel nostro territorio alle esigenza delle persone. Non a caso Reggio Emilia è stata definita “città delle persone” come ricordato dal Sindaco Luca Vecchi.

Il “Protocollo” come più volte sottolineato dal Presidente dott. Caruso e dalla Presidente della seconda sezione dott.ssa Savastano, rappresenta la fase finale di un “progetto condiviso”, nato dall’esigenza di sviluppare una “cultura integrata tra le diverse discipline sul tema della responsabilità genitoriale”, della “gestione delle relazioni altamente conflittuali”, della “formulazione degli accordi relativi all’affidamento dei figli”.

Il Protocollo si applica a tutti procedimenti giudiziali in materia di “disciplina dei rapporti di filiazione nei quali l’autorità giudiziaria ravvisi la necessità di avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici”. Quindi a tutte quelle “situazioni caratterizzate dall’impossibilità per i genitori di raggiungere autonomamente una condizione di equilibrio tale da assicurare, nell’ambito delle reciproche responsabilità genitoriali, un livello accettabile di sicurezza rispetto al benessere dei figli”.

Nel corso del procedimento giudiziale intervegono, oltre il magistrato gli avvocati, i servizi sociali  ed il servizio di mediazione familiare, ciascuno secondo le proprie competenze, per cooperare ad un unico fine “preservare l’interesse dei figli minorenni”.

Il protocollo si propone come “strumento per valorizzare l’approccio integrato a problematiche” familiari “complesse che investono gli apparati giudiziari, amministrativi e socio sanitari”.

Ogni Ente aderente  al “protocollo” ha un proprio specifico ruolo.

  • I Servizi sociali e sanitari favoriscono l’accesso diretto “da parte delle famiglie, al progetto di separazione, attraverso percorsi di consulenza, sostegno e rielaborazione. Il fulcro della loro azione risiede nella tutela preminente del minore che si estrinseca in un percorso di aiuto per sostenere le esperienze di buona separazione e quindi di promuovere il principio di “co-genitorialità” Dunque i Servizi socio sanitari territoriali operano in equipe integrata, si avvalgono delle competenze professionali specifiche, degli strumenti e delle conoscenze più idonee al caso specifico e soprattutto più appropriate alle persone coinvolte nel percorso.
  • Il Servizio di Mediazione familiare è un servizio pubblico, gratuito promosso dagli Enti locali all’interno dei Centri per le famiglie della Regione Emilia Romagna. La mediazione familiare ha lo scopo di aiutare le coppie dei genitori in separazione o divorzio, “a negoziare attivamente” in funzione degli accordi che riguardano la “riorganizzazione delle relazioni familiari”, a “supportare la genitorialità indicando alla coppia la strada per la co-responsabilità di educazione e di cura”, a sostenere “il concreto esercizio” quotidiano di una serena co-genitorialità all’interno della famiglia. Il ricorso alla mediazione familiare deve essere libero e volontario.
  • L’avvocatura è altrettanto fondamentale fin dal momento dell’accettazione dell’incarico. L’avvocato ha il dovere di assistere e difendere il/la propria cliente nel rispetto e nei limiti della procura, con fedeltà, indipendenza, competenza ed autonomia. L’avvocata/o deve assumere una condotta che non solo si conformi al diritto, ma anche all’etica e quindi al dovere di correttezza e trasparenza con la parte assistita e con i colleghi di controparte. L’avvocato di famiglia non deve limitarsi a raccolgiere in modo “acritico” le considerazioni della parte assistita, che spesso possono non coincidere con l’ineteresse del minore, ma deve rielaborare e interpretare con “obiettività tutti gli elementi forniti” per avere una visione compelta dell’intero assetto familiare. Il dovere dell’avvocato di famiglia è anche quello di “ridimensionare le richieste del cliente” qualora cozzino contro la legge e non siano “nell’interesse superiore del minore”, spiegando al cliente la posizione di diritto che occorre assumere e, nel caso affrontando anche il conflitto con il cliente. L’avvocato dunque deve relazionarsi non solo con gli Organi di Giustizia, ma anche con gli operatori dei Servizi Sociali e dei Servizi Sanitari, con i mediatori familiari, i consulenti tecnici d’ufficio, gli psicoterapeuti, nel contraddittorio fra le parti. In questo complesso quadro relazionale l’avvocata/o può esprimere al meglio la propria competenza e professionalità volta ad interpretare le esigenze della parte e quindi a “svolgere un’opera di mediazione” nel rispetto dei diritti del cliente, ma anche dei diritti del minore e degli altri componenti il nucleo familiare. Questo “…non significa sacrificare i diritti dell’uno a discapito degli altri, bensì individuare il punto di equilibrio tra le varie istanze”

In conclusione vorrei citare una dichiarazione importante che sottolinea la “funzione sociale dell’avvocatura”, già risalente (1883), dell’avv. Giuseppe Zanardelli, Ministro della Giustizia nel governo Depretis e fautore di un importante riforma del sistema giudiziario dell’Italia Unita, facendo approvare il primo codice penale con l’abolizione della pena di morte:
l’avvocatura può dirsi non una professione soltanto ma una istituzione che si lega con vincoli invisibili a tutto l’ordinamento politico e sociale, l’avvocato senza avere pubblica veste, senza essere magistrato, è certamente interessato all’osservanza delle leggi, veglia sulla sicurezza dei cittadini, alla conservazione delle libertà civiche, porta la sua attenzione su tutti gli interessi.