Negoziazione assistita

La finalità della negoziazione assistita è “risolvere in via amichevole” una controversia civile: trattasi di uno strumento di alternative “dispute resolution – ADR”, e come tale volto a definire la trattazione delle controversie stragiudizialmente senza ricorrere al Giudice togato. Il nuovo istituto della “negoziazione assistita” si inserisce nel complessivo sistema di gestione dei conflitti civili, quale strumento alternativo al contenzioso.

La procedura di negoziazione assistita consiste nella sottoscrizione di un accordo, denominato “convenzione di negoziazione” tra le parti in lite, mediante il quale esse stabiliscono “di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati”, comprensiva di un’attività di “negoziazione” che può portare al raggiungimento dell’accordo che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Oggi vorrei trattare la negoziazione assistita facoltativa.

Procedimento

All’atto del conferimento dell’incarico, ciascun avvocato deve informare il proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

La parte sceglie di provare la nuova procedura e l’avvocato incaricato formula alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione.

L’invito deve:

  • indicare l’oggetto della controversia che non può avere ad oggetto diritti indisponibili, né, come aggiunto nella Legge di conversione, vertere in materia di lavoro;
  • contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dal ricevimento o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio così come previsto dagli art. 96 e 642, c. 1, c.p.c. (lite temeraria);
  • contenere la certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito ad opera dell’avvocato che formula l’invito.
  • Dal momento della comunicazione dell’invito o dalla sottoscrizione della convenzione si interrompe la prescrizione.

    La convenzione di negoziazione deve indicare:

    • il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile, su accordo delle parti, per ulteriori trenta giorni;
    • l’oggetto della controversia;

    La convenzione va redatta in forma scritta, a pena di nullità e sottoscritta dalla parti e dagli avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni;

    L’assistenza degli avvocati è quindi obbligatoria

    Durante la negoziazione gli avvocati e le parti sono tenute a comportarsi con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia.

    Agli avvocati e alle parti è fatto obbligo di tenere riservate le informazioni ricevute.

    Devono rimanere Riservate

    • le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto;
    • i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;

    Esito della negoziazione potrà essere positivo o negativo

    In caso di mancato accordo:
    viene redatta la dichiarazione di mancato accordo che gli avvocati designati certificano.

    In caso di Accordo raggiunto questo deve avere determinati requisiti:

    • deve essere conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico;
    • deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono;
    • costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;

    L’avvocato non può impugnare l’accordo alla cui redazione ha partecipato, in quanto commette illecito deontologico.

    L’accordo, scaturito dalla negoziazione assistita, qualora non venga poi onorato da una delle parti deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, c.p.c.;

    Da ultimo se le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.