Negoziazione assistita: una grande opportunità per l’avvocatura

Il 1° Agosto 2013 su iniziativa dei deputati Venittelli, Biffoni, Leva, Tartaglione, Ventricelli e Zanin è stata presentata alla Camera dei Deputati una Proposta di Legge che tra altre disposizioni disciplina la procedura di Negoziazione Assistita da avvocati.

Tale proposta che contiene anche disposizioni per l’istituzione delle Camere Arbitrali dell’avvocatura nasce dal cronico problema dell’inadeguatezza del “Sistema” a dare risposta alla domanda di Giustizia.
Per rendere “produttivo” il “Sistema” occorre incidere sull’accesso alla Giurisdizione, creando delle forme alternative ad essa, ma senza degradarle a strumento meramente deflattivo o punitivo che non è sicuramente accettabile.

Ben vengano quindi le camere arbitrali forensi di cui alla Legge 247/2012 art. 29 c. 1 (lett. n) e la creazione di altre forme alternative di risoluzione delle controversie, idonee ad integrare in modo affidabile e trasparente l’offerta di Giustizia, in sintesi meccanismi nei quali il Legislatore riconosca all’avvocatura una funzione accertativa.
La procedura di negoziazione assistita o partecipata si legge nella relazione introduttiva alla proposta di legge consisterebbe “in una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo, anche in materia di diritto familiare, che possa evitare il giudizio e condurre alla formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale in tempi rapidi e con costi contenuti.”
Quindi le parti in conflitto, prima di adire il Giudice o l’Arbitro, decidono di trattare , in via amichevole, la definizione del conflitto con l’assistenza dei propri avvocati.
Nel caso le parti raggiungano l’accordo, questo potrà assumere, previa omologazione giudiziaria, la qualità di titolo esecutivo, idoneo per la trascrizione.

L’art. 18 della proposta di legge evidenzia al punto 1 la necessità delle parti e dei loro avvocati di “…cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto o la controversia…”, ma non basta al punto 2 invoca il principio a che gli avvocati designati si ”…adoperino affinchè le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia nel loro interesse”.
La previsione normativa che gli avvocati operino non solo nel diritto del proprio cliente, ma nell’interesse delle parti può considerarsi, un passaggio culturale rilevante, non solo un obbligazione di mezzi, ma anche un’assistenza proattiva per conseguire un risultato.
Il Legislatore valorizza il dovere deontologico dell’avvocato di operare con dignità, trasparenza e competenza restituendogli quella credibilità che troppo spesso nel nostro Paese è penalizzata da una prassi troppo spesso diffusa nell’avvocatura di immedesimarsi nella parte perdendo quella giusta distanza necessaria per operare con dignità. L’avvocatura potrebbe rappresentare il “primo fronte” professionale che oltre a verificare il fondamento o meno, potrebbe acquisire l’idoneità a filtrare la domanda di giustizia del cittadino, rendendosi parte attiva e dando comunque una risposta “fattiva” alla ricerca della soluzione del conflitto.

Il ricorso alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato potrebbe essere pattuita anche come clausola contrattuale, sempre in forma scritta.
Nella proposta di legge è stata prevista l’improcedibilità di qualsiasi ricorso al Giudice per decidere sulla stessa controversia se è in corso una convenzione di negoziazione assistita (art. 24).
La convezione assistita da avvocati se sfocia in un accordo che risolve la controversia, le parti tramite i propri avvocati designati possono “….sottoporre con ricorso congiunto l’accordo per l’omologazione al Presidente del Tribunale territorialmente competente…”.

Il decreto di omologazione del presidente del Tribunale costituisce titolo esecutivo e titolo per la trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione nei pubblici registri.
La proposta di legge è ora stata assegnata alla II Commissione Giustizia che la sta esaminando.
Restiamo in attesa fiduciosa che, svolta l’istruttoria, la Commissione prepari un testo da sottoporre all’Assemblea non stravolto nei presupposti.