Negoziazione assistita di uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio

Sulla Gazzetta Ufficiale nr 261 del 10 Novembre 2014 – supplemento nr. 84 è stata pubblicata la Legge nr. 162 di conversione del Decreto Legge nr. 132/2014 detto “decreto giustizia”.

La Legge conferma in linea di massima le previsioni contenute nel decreto legge, ratificando la grande novità di attribuire agli avvocati il “potere” di autenticare le firme dei clienti e dirimere la controversia aiutando le parti a raggiungere l’accordo, senza ricorrere al Giudice.

Vorrei soffermarmi sul contenuto degli artt. 6 e 12 che prevedono, rispettivamente la negoziazione assistita degli avvocati per separazioni o divorzi e la richiesta congiunta dei coniugi di sciogliere il proprio matrimonio avanti l’Ufficiale dello Stato Civile.

La semplificazione prevede tre modalità differenti:
1)    Coniugi senza figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti: la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Raggiunto l’accordo questo è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta. (art. 6 comma 2)
2)    Coniugi con figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti: l’accordo raggiunto a seguito della convenzione assistita, deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando invece ritiene l’accordo non idoneo all’interesse dei figli il Procuratore della Repubblica lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti per discutere le condizioni. (art. 6 comma 3);
3)    L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti ed equivale ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili di matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
4)    I Coniugi senza figli minori o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi, ovvero economicamente non autosufficienti, possono concludere innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o presso il Comune presso cui è stato trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale o di scioglimento del matrimonio o di cessazione del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Inoltre l’accordo tra i coniugi non può contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali. (art.12)

La limitazione si giustifica con il fatto che l’ufficiale dello stato civile non ha la formazione necessaria e sufficiente per compere attività applicative del complesso di norme che regolano la materia minorile e la circolazione dei beni.

Per la negoziazione assistita dagli avvocati, applicata alle tre modalità di cui sopra, la Legge non prevede termini particolari per l’entrata in vigore e quindi la normativa sarebbe già applicabile.

Ritengo che l‘avvocatura sia messa di fronte ad una grande opportunità di riscatto, essendo coinvolta con la propria professionalità e competenza a dirimere direttamente controversie senza, necessariamente ricorre al Giudice togato