Matrimonio tra coppie omosessuali

Sentenza del Consiglio di Stato

Urge nuova normativa per evitare una discriminazione dei diritti del cittadino

Vorrei partire dai fatti affinché si possa comprendere la pronuncia dei Giudici in una materia, il matrimonio fra coppie omosessuali, decisamente delicata e fonte divisioni etico, morali e non solo di diritto.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dopo aver riconosciuto l’insussistenza del diritto alla trascrizione negli atti dello stato civile di matrimoni tra coppie omosessuali celebrate all’estero e, di conseguenza, la legittimità della circolare 7 Ottobre 2014 nella quale il Ministro dell’Interno ne aveva stabilito l’intrascrivibilità in Italia, ha giudicato illegittimi, dunque annullandoli, l’impugnato provvedimento con cui il Prefetto di Roma aveva decretato l’annullamento delle trascrizioni dei matrimoni celebrati all’estero, sulla base dell’assorbente rilievo per cui la rettifica o la cancellazione degli atti dello stato civile resta riservata , in via esclusiva, all’Autorità Giudiziaria.

Contro la predetta decisione proponeva appello il Ministero dell’Interno, contestando la correttezza del giudizio di illegittimità e domandandone la riforma.

I ricorrenti resistevano contestando la fondatezza dell’appello e difendendo la correttezza del giudizio di illegittimità formulato dai Giudici di primo grado, impugnando altresì la statuizione relativa alla illegittimità della trascrizione in Italia di matrimoni tra coppie omosessuali contratti all’estero, rivendicandone il relativo diritto. Anche Roma Capitale resisteva, contestando la fondatezza dell’appello del Ministero.

Come ho cercato di evidenziare i Giudici hanno affermato la intrascrivibilità dei matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso, ma hanno riconosciuto l’illegittimità del provvedimento prefettizio di annullamento delle relative trascrizioni e quindi della predetta circolare.

La decisione appellata e oggetto della decisione del Consiglio di Stato si compone di due distinti accertamenti: uno favorevole al Ministero dell’Interno e uno favorevole ai ricorrenti e al Sindaco di Roma. Entrambe le decisioni sono state appellate.

Ora, senza dilungarci nell’esame delle motivazioni in punta di diritto, il Consiglio di Stato ha ritenuto il matrimonio contratto all’estero tra cittadini italiani omosessuali un atto “abnorme”, in quanto non previsto nel nostro sistema di regole e condizioni di validità. Secondo il Consiglio di Stato occorre riferirsi al contenuto dell’art. 115 del Codice Civile che stabilisce le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, anche quando l’atto viene celebrato in un Paese straniero. La norma in questione enuclea degli indefettibili requisiti sostanziali di validità, primo tra questi la diversità di sesso dei nubendi, rispetto allo stato e alla capacità degli stessi.

Quindi la prima condizione di validità ed efficacia del matrimonio è la diversità di sesso, in coerenza, si legge nella sentenza “…..con la concezione del matrimonio che discende dalla millenaria tradizione giuridica e culturale dell’istituto (matrimonio), oltre che al naturale costantemente inteso e tradotto in diritto positivo come legittimante la sola unione coniugale tra uomo e donna”.

Conseguentemente, per i Giudici, secondo le regole dettate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, l’atto di matrimonio tra cittadini italiani omosessuali contratto all’estero è radicalmente “inesistente”, intendendosi di “atto mancante di un elemento essenziale alla sua stessa giuridica esistenza” previsto dalla legge. Nel vigente sistema di regole l’atto di matrimonio omosessuale non costituisce tra le parti lo “status giuridico” proprio delle persone coniugate con i diritti e gli obblighi connessi.

Dunque il Consiglio di Stato non ha ritenuto, in astratto, vietato il matrimonio omosessuale, ma l’ha ritenuto inesistente, in quanto non supportato da una specifica regolamentazione legislativa.

Inoltre i Giudici ritengono che la legittimità delle sentenze “sovranazionali” della Corte Ue, come elemento di sostegno alla tesi di trascrivibilità , viene superata dal fatto che non sussiste alcuna norma che regola il matrimonio omosessuale e che il divieto dell’Ordinamento Giuridico Nazionale di equiparare il matrimonio omosessuale con quello eterosessuale non confligge con i vincoli contratti dall’Italia, in quanto il diritto al matrimonio omosessuale non è configurabile come un diritto fondamentale della persona.

Da ultimo i Giudici ritengono che non possa nemmeno valere l’equiparazione del matrimonio omosessuale a quello “tradizionale”, mediante interpretazione estensiva per analogia.

Ecco il motivo per cui i Giudici del Consiglio di Stato hanno accolto l’istanza del Prefetto e quindi di disporre con “decreto prefettizio” l’annullamento di tutte le eventuali trascrizioni disposte dal Sindaco di matrimoni contratti all’estero tra coppie omosessuali di cittadini italiani.

La sentenza oltre a statuire l’impossibilità di riconoscere il matrimonio omosessuale, in quanto non “esistono” le norme che possano derogare a quelle esistenti che prevedono la “conditio” della sola unione coniugale tra un uomo e una donna, ribalta al Parlamento nazionale l’onere di mutare il presente assetto normativo che, evidentemente, non tutela i diritti di una parte dei cittadini italiani.

La sentenza di Strasburgo, citata anche dal Consiglio di Stato, impone un intervento legislativo rapido: trattasi di scelta politica!