Eliminazione dell’arretrato e trasferimento dei procedimenti civili pendenti in sede arbitrale

Sulla Gazzetta Ufficiale nr 261 del 10 Novembre 2014 – supplemento nr. 84 è stata pubblicata la Legge nr. 162 di conversione del Decreto Legge nr. 132/2014 detto “decreto giustizia”.

La Legge prevede che le cause civili dinnanzi al Tribunale o in grado d’appello pendenti che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le parti con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale.

Quando questa facoltà delle parti può essere esercitata?

  1. Cause che vertono su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale
  2. Controversie di valore non superiore a 50.000€ in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una Pubblica Amministrazione;
  3. Per tutte le controversie che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili e che non vertano in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale;

Il Giudice rilevata la sussistenza delle condizioni di cui sopra, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo di causa al Presidente del Consiglio dell’Ordine del Circondario in cui ha sede il Tribunale o la Corte di Appello per la nomina o del Collegio Arbitrale per controversie di valore superiore a 100.000€  e ove le parti lo decidano concordemente di un arbitro per le controversie di valore inferiore a 100.000€.

Rispetto al decreto legge è stato aumentato il termine da tre a cinque anni di iscrizione all’albo degli avvocati, ponendo altresì l’incompatibilità tra incarico di arbitro e di consigliere del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, anche per quelli uscenti per l’intera consiliatura successiva, è stata data la facoltà di prorogare il termine del deposito del lodo di ulteriori trenta giorni.

Nel termine di 90gg dalla data di entrata in vigore della presente Legge di conversione il Ministero della giustizia dovrà adottare un “decreto ministeriale” idoneo a regolamentare i criteri di assegnazione e designazione degli arbitri oltre all’adozione di parametri per i compensi degli arbitri.

Presumo che l’efficacia della disposizione di legge sia subordinata alla preventiva approvazione del predetto decreto ministeriale