Divorzio consensuale: farà tutto l’avvocato

A “tambur battente” il Governo Renzi  lavora per evitare le “lungaggini” del processo, per rendere efficiente il “sistema giustizia” e quindi  percorre la strada della  cd “de-giuridizionalizzazione” o meglio l’attuazione del principio che occorre adire il Giudice, non per ogni questione ma  per casi importanti.

Con l’entrata in vigore, il 13 Settembre u.s. del DL  132 del 12 settembre 2014 cambiano le modalità di separazione e cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle relative condizioni, qualora i coniugi, senza figli minori o disabili, siano d’accordo nel ricercare una soluzione consensuale.
Le procedure di separazione personale e di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio rappresentano il 20% della giurisdizione dello Stato, con tutto l’aggravio delle relative spese. In tema di “spending review”  un buon risparmio, oltre che di tempo anche di denaro.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione il presente decreto dovrà essere convertito in Legge.
Solo allora in tutti i casi di separazioni, divorzi o modifica delle condizioni nei quali ci sia un accordo diretto tra le parti, queste ultime assistite dai rispettivi avvocati di fiducia, potranno presentare  il loro accordo direttamente all’ufficiale di stato civile. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione, ex art. 6 del predetto DL, produrrà gli effetti dei provvedimenti giudiziali che fino ad oggi definivano le medesime procedure. Saranno gli  avvocati a controllare la qualità degli accordi tutelando i diritti dei rispettivi assistiti.

L’art 12 del medesimo decreto prevede che i Coniugi possano concludere avanti  all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui è trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Le due possibilità previste dagli artt. 6 e 12  si differenziano rispettivamente solo per la previsione che qualora l’accordo contenga «patti di trasferimento patrimoniali» l’Ufficiale dello stato civile non può concluderlo, ma occorre l’intervento dell’avvocato di fiducia.
Dove  vi sia la necessità di regolare i “rapporti patrimoniali” tra i coniugi, questi potranno ricorrere alla negoziazione assistita e formalizzata dai rispettivi avvocati.
L’accordo raggiunto a seguito della convenzione assistita dagli avvocati produce “gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali” ex art 6 punto 3 del DL.
Agli avvocati viene riconosciuto il potere di autenticare le firme  e di dichiarare la “conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico” (art. 5 punto 3)
A garanzia della tempestività di trasmissione e della certezza delle attestazioni dei registri dello stato civile il decreto legge prevede,   per l’avvocato che viola il termine di dieci giorni previsto  a che l’accordo venga trasmesso all’Ufficiale dello stato civile del Comune nel quale il matrimonio è stato trascritto per il contestuale aggiornamento dei registri,  una sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila e 50mila euro.
Il procedimento di controllo del rispetto dei tempi è delegato  al Comune che deve effettuare l’annotazione dell’atto di negoziazione.
Finalmente un ruolo che valorizza la professionalità degli avvocati anche in veste mediativa.