Divorzio breve – disegno di legge accordi prematrimoniali

La legge sul divorzio breve prevede la possibilità di accedere al divorzio dopo soli sei mesi in caso di separazione consensuale.
In caso di separazione giudiziale, i termini di separazione passano a dodici mesi.
In entrambi i casi, il periodo di separazione decorre dal momento in cui i coniugi si presentano davanti al Presidente del Tribunale per avviare la procedura.
Quindi la novità introdotta consiste nell’abbreviazione del termine che deve intercorrere tra separazione e divorzio che non è più di tre anni!

Un’altra novità della nuova legge sul divorzio breve, prevede che, contrariamente a quanto avveniva finora, la comunione dei beni si sciolga nel momento stesso in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati e la relativa ordinanza viene trasmessa all’Ufficiale di Stato Civile.
Dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge avrà applicazione immediata, il che significa che potrà essere operativa anche per i procedimenti già in corso. Infatti l’art. 3 della Legge di riforma recita che le nuove norme “si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data”.

La legge era stata già approvata dalla Camera il 29 maggio dello scorso anno, ma una nuova lettura si è resa necessaria per il fatto che in Senato è stata stralciata la norma che prevedeva la possibilità di accedere al divorzio immediato, cioè senza separazione, a causa delle numerose posizioni politiche contrarie, anche all’interno della maggioranza, che avrebbero rallentato il percorso di approvazione della legge.
Peccato, sarebbe stato un ulteriore progresso.

Dopo l’approvazione in via definitiva del divorzio breve è notizia di oggi che è arrivata  in Parlamento un’altra importante legge, quella che disciplinerà gli accordi prematrimoniali.
Relatori gli stessi del divorzio breve, la dem. Alessia Morani ed il forzista Luca D’Alessandro.

Il disegno di legge sugli accordi prematrimoniali, già validi in altri paesi, dovrebbe avere un vita parlamentare più veloce e meno travagliata.
Risultano infatti largamente diffusi, ad esempio, negli Stati Uniti d’America (prenuptial agreements in contemplation of divorce), finalizzati alla regolamentazione, prima del matrimonio, ora per allora e una volta venuta meno l’unione coniugale, delle conseguenze patrimoniali sospensivamente condizionate allo scioglimento del vincolo.

Nella configurazione del nostro sistema giuridico, invece, è sempre stato ravvisato un contrasto rispetto al principio di ordine pubblico inteso a salvaguardare la stabilità del vincolo coniugale.

La dottrina ha da tempo ammesso che un comportamento umano pur non deducibile in obbligazione possa essere tale se inserito in condizione, a maggior ragione ove i soggetti coinvolti vogliano stabilire unicamente le conseguenze patrimoniali di un loro comportamento a carattere personale.
A questo proposito la Corte di Cassazione ha ritenuto valide le intese prematrimoniali in caso di successiva dichiarazione di nullità del matrimonio davanti ai Tribunali ecclesiastici. A seguito della delibazione della sentenza i coniugi possono chiedere l’applicazione del patto come se fosse una scrittura privata.

A livello dottrinale e giurisprudenziale si sono distinti da un lato gli accordi stipulati dai coniugi in vista di una eventuale separazione o di un divorzio, quando la crisi coniugale risulti soltanto prefigurata, e all’altro i patti conclusi in occasione della separazione o del divorzio quando il relativo giudizio sia già in atto.

Attualmente in Italia le pronunce sembrano maggiormente orientate al recupero della analisi dell’autonomia privata in ambito familiare approdando a una apertura nei confronti dei patti prematrimoniali in vista della crisi.

Giurisprudenza consolidata ha sempre escluso la validità degli accordi preventivi volti a prefigurare le conseguenze economiche della crisi coniugale a fronte di una ipotetica interferenza su diritti ritenuti indisponibili.

Seguiremo l’iter della Legge e ne verificheremo i contenuti e gli effetti “